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[1]Sara' in facolta' del ministro della marina, tanto all'atto della inscrizione della nave, quanto successivamente ed in ogni tempo, di ordinare l'accertamento diretto del valore della nave stessa per mezzo di una Commissione da esso nominata e composta come segue:

[2]un capitano di vascello dello stato maggiore generale della R. marina, presidente;

[3]un ufficiale ingegnere del genio navale della R. marina, membro; un ufficiale macchinista della R. marina, membro;

[4]un ingegnere navale del registro nazionale italiano, membro;

[5]un rappresentante dell'armatore, membro.

[6]Il valore cosi' accertato non potra' mai superare quello stabilito con le norme di cui all'art. 4.

[7]Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

[8]Le spese per l'accertamento del valore sono dedotte dal compenso spettante alla nave.

[9]Il valore accertato ai sensi del presente articolo o dell'articolo precedente non potra', agli effetti della presente legge, essere aumentato qualunque siano le modificazioni, i miglioramenti ecc., che venissero apportati alla nave successivamente alla sua inscrizione.

Testo in vigore dal 17 luglio 1913 al 6 giugno 1916

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;784~art5 · fonte del testo

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