Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1916 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Salvo quanto e' disposto dall'art. 5 il valore della nave all'atto della iscrizione sara' stabilito dal Ministero della marina prendendo a base il costo risultante dal contratto di costruzione diminuito del 4 per cento all'anno dalla data del varo.

[2]In mancanza del contratto di costruzione, il valore sara' stabilito prendendo a base il costo della nave risultante dal contratto di acquisto; siffatto costo rappresentera' tanti venticinquesimi del valore iniziale per quanti sono gli anni che alla nave occorrono per compiere il 25° anno dalla data del varo.

[3]La decisione del Ministero della marina presa in base agli elementi suddetti e' inappellabile.

[4]Il valore della nave cosi' accertato all'atto della inscrizione verra' poi diminuito di anno in anno del quattro per cento del valore iniziale. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581

1

con decorrenza dal 15 gennaio 1916

Il Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "le disposizioni contenute nella legge 22 giugno 1913, n. 784, relativa alla concessione dei compensi di navigazione cessano di aver vigore, fino a nuovo provvedimento, a decorrere dal 15 gennaio 1916".

Testo in vigore dal 6 giugno 1916 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1916

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1913 al 6 giugno 1916.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581

    Il Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "le disposizioni contenute nella legge 22 giugno 1913, n. 784, relativa alla concessione dei compensi di navigazione cessano di aver vigore, fino a nuovo provvedimento, a decorrere dal 15 gennaio 1916".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;784~art4 · fonte del testo

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