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[1]Salvo quanto e' disposto dall'art. 5 il valore della nave all'atto della iscrizione sara' stabilito dal Ministero della marina prendendo a base il costo risultante dal contratto di costruzione diminuito del 4 per cento all'anno dalla data del varo.

[2]In mancanza del contratto di costruzione, il valore sara' stabilito prendendo a base il costo della nave risultante dal contratto di acquisto; siffatto costo rappresentera' tanti venticinquesimi del valore iniziale per quanti sono gli anni che alla nave occorrono per compiere il 25° anno dalla data del varo.

[3]La decisione del Ministero della marina presa in base agli elementi suddetti e' inappellabile.

[4]Il valore della nave cosi' accertato all'atto della inscrizione verra' poi diminuito di anno in anno del quattro per cento del valore iniziale.

Testo in vigore dal 17 luglio 1913 al 6 giugno 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;784~art4 · fonte del testo

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