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((Ogni rivendita il cui reddito abbia superato L. 500 e non L. 1000 e' conferita per concorso a persone che versi in ristrettezze economiche, domiciliata e residente nella Provincia da non meno di un anno precedente al concorso secondo le norme stabilite dall' art. 9. La concessione e' a vita, ma viene revocata quando cessi la condizione personale necessaria per appartenere alle categorie previste dagli articoli 9 e seguenti)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1916 al 1 gennaio 1923
