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[1]Ogni rivendita, in cui reddito abbia superato L. 600 e non L 2000 e' conferita per concorso a persona che versi in istrettezze economiche, domiciliata e residente nella Provincia da non meno di un anno precedente alla vacanza, e secondo le norme stabilite dall'art. 9.
[2]La concessione e' a vita, ma viene revocata quando cessi la condizione personale necessaria por appartenere alle categorie previste dall'art. 9 e seguenti.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 luglio 1916
