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[1]E' facolta' insindacabile dell'Amministrazione di applicare le disposizioni dell'art. 2 anche a coloro che pur non rivestendo la qualita' di coniuge o prole dello spacciatore cessato, si trovino, al momento dell'attuazione della presente legge, subingrediti nel contratto di appalto dello spaccio all'ingrosso. In questo caso pero' la rinnovazione dell'appalto viene limitata ad un solo novennio.
[2]E' pure in facolta' insindacabile dell'Amministrazione, al verificarsi del decesso degli spacciatori che ottennero l'appalto a vita od a tempo indeterminato in forza di disposizioni anteriori, di ammettere il coniuge od i figli superstiti al beneficio di cui all'art. 2. Ove poi i detti spacciatori fossero deceduti, le disposizioni dello stesso articolo potranno applicarsi a favore del coniuge o dei figli superstiti solo quando, all'entrata in vigore della presente legge, essi conducano gia' lo spaccio in gerenza provvisoria.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
