Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. 133 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' facolta' insindacabile dell'Amministrazione di applicare le disposizioni dell'art. 2 anche a coloro che pur non rivestendo la qualita' di coniuge o prole dello spacciatore cessato, si trovino, al momento dell'attuazione della presente legge, subingrediti nel contratto di appalto dello spaccio all'ingrosso. In questo caso pero' la rinnovazione dell'appalto viene limitata ad un solo novennio.
tolto: E' pure in facolta' insindacabile dell'Amministrazione, al verificarsi del decesso degli spacciatori che ottennero l'appalto a vita od a tempo indeterminato in forza di disposizioni anteriori, di ammettere il coniuge od i figli superstiti al beneficio di cui all'art. 2. Ove poi i detti spacciatori fossero deceduti, le disposizioni dello stesso articolo potranno applicarsi a favore del coniuge o dei figli superstiti solo quando, all'entrata in vigore della presente legge, essi conducano gia' lo spaccio in gerenza provvisoria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-07-12;441~art32 · fonte del testo
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