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[1]Gli spacci all'ingrosso, che siano convertiti, in magazzini di vendita a' sensi dell'art. 1, si conferiscono per appalto e per un quinquennio mediante asta pubblica ad offerte segrete, secondo le norme della contabilita' generale dello Stato. Se durante il contratto venisse a morte lo spacciatore, la continuazione dell'appalto potra', fino alla legale scadenza, essere dall'Amministrazione concessa al coniuge superstite od ai figli.
[2]L'appalto puo' essere rinnovato di quinquennio in quinquennio, a trattativa privata, sia con lo spacciatore che lo abbia esercitato con soddisfazione dell'Amministrazione, sia con chi ne ottenne il subingresso.
[3]Della stessa facolta' potra' avvalersi l'Amministrazione a beneficio del coniuge superstite o dei figli dello spacciatore morto prima o dopo scadenza del contratto di appalto, nei seguenti casi:
- a)quando, morto l'appaltatore prima della scadenza del contratto, il coniuge superstite o i figli abbiano continuato a gestire lo spaccio per l'ulteriore durata dell'appalto e non sia stato stipulato il formale atto di subingresso per cause ad essi non imputabili;
- b)quando, al verificarsi del decesso del cessato appaltatore, questi gia' conduceva lo spaccio in gerenza provvisoria sin dalla scadenza del contratto, trovandosi in corso le formalita' necessarie per la rinnovazione di esso, a trattativa privata, ai sensi del terzo comma del presente articolo.
[4]In entrambi i casi, pero', il coniuge superstite ed i figli debbono avere esercitato lo spaccio a titolo di reggenza, dopo la morte dell'appaltatore, senza interruzione e con piena soddisfazione dell'Amministrazione.
[5]In tutti i casi di concessione del nuovo appalto, senza formalita' d'incanto, quando le condizioni dell'appalto stesso si mutino a vantaggio dello spacciatore o, nel caso che questi sia morto, del coniuge superstite o dei figli, deve essere sentito prima il Consiglio di Stato.
[6]Qualora, in seguito alla morte del magazziniere di vendita, l'ufficio da lui gestito sia stato da magazzino convertito in spaccio all'ingrosso, al coniuge superstite o ai figli puo' concedersi l'appalto di quinquennio in quinquennio a trattativa privata, purche' essi abbiano conseguita la gerenza provvisoria del detto ufficio e l'abbiano tenuta con piena soddisfazione dell'Amministrazione. Anche in questo caso deve essere sentito prima il Consiglio di Stato.
[7]Dalle disposizioni di favore del presente articolo sono esclusi: le vedove contro le quali sia stata emessa sentenza di separazione per loro colpa, gli orfani colpiti da indegnita' legale. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764
7Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero VI, lettera b)) che "Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati e avranno vigore i seguenti testi di leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto. [...] VI. - Disposizioni speciali riguardarti il servizio di deposito e di vendita: [...] b) legge 12 luglio 1908, n. 441 (articoli 1 e 2), sul conferimento degli uffici di vendita e delle rivendite di generi di monopolio".
Testo in vigore dal 1 febbraio 1923 al 13 luglio 1924
