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[1]((Gli spacci all'ingrosso, che siano convertiti, in magazzini di vendita a' sensi dell'art. 1, si conferiscono per appalto e per un quinquennio mediante asta pubblica ad offerte segrete, secondo le norme della contabilita' generale dello Stato. Se durante il contratto venisse a morte lo spacciatore, la continuazione dell'appalto potra', fino alla legale scadenza, essere dall'Amministrazione concessa al coniuge superstite od ai figli.
[2]L'appalto puo' essere rinnovato di quinquennio in quinquennio, a trattativa privata, sia con lo spacciatore che lo abbia esercitato con soddisfazione dell'Amministrazione, sia con chi ne ottenne il subingresso.
[3]Della stessa facolta' potra' avvalersi l'Amministrazione a beneficio del coniuge superstite o dei figli dello spacciatore morto prima o dopo scadenza del contratto di appalto, nei seguenti casi:
- a)quando, morto l'appaltatore prima della scadenza del contratto, il coniuge superstite o i figli abbiano continuato a gestire lo spaccio per l'ulteriore durata dell'appalto e non sia stato stipulato il formale atto di subingresso per cause ad essi non imputabili;
- b)quando, al verificarsi del decesso del cessato appaltatore, questi gia' conduceva lo spaccio in gerenza provvisoria sin dalla scadenza del contratto, trovandosi in corso le formalita' necessarie per la rinnovazione di esso, a trattativa privata, ai sensi del terzo comma del presente articolo.
[4]In entrambi i casi, pero', il coniuge superstite ed i figli debbono avere esercitato lo spaccio a titolo di reggenza, dopo la morte dell'appaltatore, senza interruzione e con piena soddisfazione dell'Amministrazione.
[5]In tutti i casi di concessione del nuovo appalto, senza formalita' d'incanto, quando le condizioni dell'appalto stesso si mutino a vantaggio dello spacciatore o, nel caso che questi sia morto, del coniuge superstite o dei figli, deve essere sentito prima il Consiglio di Stato.
[6]Qualora, in seguito alla morte del magazziniere di vendita, l'ufficio da lui gestito sia stato da magazzino convertito in spaccio all'ingrosso, al coniuge superstite o ai figli puo' concedersi l'appalto di quinquennio in quinquennio a trattativa privata, purche' essi abbiano conseguita la gerenza provvisoria del detto ufficio e l'abbiano tenuta con piena soddisfazione dell'Amministrazione. Anche in questo caso deve essere sentito prima il Consiglio di Stato.
[7]Dalle disposizioni di favore del presente articolo sono esclusi: le vedove contro le quali sia stata emessa sentenza di separazione per loro colpa, gli orfani colpiti da indegnita' legale)).
Testo in vigore dal 17 gennaio 1923 al 1 febbraio 1923
