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[1]E' data facolta' al Governo del Re di nominare magazzinieri di vendita funzionari amministrativi o di ragioneria del Ministero delle finanze, delle Intendenze e degli uffici esterni dell'Amministrazione delle privative, nonche' funzionari tecnici dell'Amministrazione medesima, da scegliersi, con particolare riguardo all'anzianita', in limiti tali che non possano in nessun momento superare il numero di 30 per i funzionari del Ministero e delle Intendenze e quello di 20 per i funzionari amministrativi e tecnici delle privative. A tale effetto potra' il Governo convertire in magazzini di vendita gli spacci all'ingrosso, comunque vacanti di titolari, o che non convenga di riappaltare.

[2]Il funzionario, che aspiri ad essere nominato magazziniere, non potra' ottenere un magazzino il cui aggio sia superiore allo stipendio di lui, annientato di un terzo, escluso qualunque altro assegno di cui egli fosse eventualmente provvisto per indennita' di carica, anche se data in natura.

[3]Qualora l'impiegato nominato magazziniere non assumesse l'ufficio entro il termine prefissogli, oppure, entro due anni, al piu' tardi, non avesse prestata la dovuta cauzione, sara' dispensato dal servizio.

[4]Per i magazzini di vendita eccedenti il numero di 50 o nel caso che il Governo del Re non credesse di valersi delle facolta' suaccennate, rimangono ferme le disposizioni della legge 6 agosto 1891, n. 483.

[5]Nulla e' innovato a quanto dispone l'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 514. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764

7

Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero VI, lettera b)) che "Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati e avranno vigore i seguenti testi di leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto. [...] VI. - Disposizioni speciali riguardarti il servizio di deposito e di vendita: [...] b) legge 12 luglio 1908, n. 441 (articoli 1 e 2), sul conferimento degli uffici di vendita e delle rivendite di generi di monopolio".

Testo in vigore dal 1 febbraio 1923 al 13 luglio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1923

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 febbraio 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764

    Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero VI, lettera b)) che "Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati e avranno vigore i seguenti testi di leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto. [...] VI. - Disposizioni speciali riguardarti il servizio di deposito e di vendita: [...] b) legge 12 luglio 1908, n. 441 (articoli 1 e 2), sul conferimento degli uffici di vendita e delle rivendite di generi di monopolio".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-07-12;441~art1 · fonte del testo

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