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[1]E' data facolta' al Governo del Re di nominare magazzinieri di vendita funzionari amministrativi o di ragioneria del Ministero delle finanze, delle Intendenze e degli uffici esterni dell'Amministrazione delle privative, nonche' funzionari tecnici dell'Amministrazione medesima, da scegliersi, con particolare riguardo all'anzianita', in limiti tali che non possano in nessun momento superare il numero di 30 per i funzionari del Ministero e delle Intendenze e quello di 20 per i funzionari amministrativi e tecnici delle privative. A tale effetto potra' il Governo convertire in magazzini di vendita gli spacci all'ingrosso, comunque vacanti di titolari, o che non convenga di riappaltare.

[2]Il funzionario, che aspiri ad essere nominato magazziniere, non potra' ottenere un magazzino il cui aggio sia superiore allo stipendio di lui, annientato di un terzo, escluso qualunque altro assegno di cui egli fosse eventualmente provvisto per indennita' di carica, anche se data in natura.

[3]Qualora l'impiegato nominato magazziniere non assumesse l'ufficio entro il termine prefissogli, oppure, entro due anni, al piu' tardi, non avesse prestata la dovuta cauzione, sara' dispensato dal servizio.

[4]Per i magazzini di vendita eccedenti il numero di 50 o nel caso che il Governo del Re non credesse di valersi delle facolta' suaccennate, rimangono ferme le disposizioni della legge 6 agosto 1891, n. 483.

[5]Nulla e' innovato a quanto dispone l'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 514.

Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 febbraio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-07-12;441~art1 · fonte del testo

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