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La Societa' assume l'obbligo formale ed assoluto di continuare d'ora in poi senza interruzione la lavorazione della miniera nella misura degli attuali impianti d'esercizio infino a che non sia compiuta e definitivamente collaudata la costruzione della galleria di cui all'articolo 13. Salvo impedimento di forza maggiore o di caso fortuito, a senso dell'articolo 1226 del Codice civile.
Testo in vigore dal 8 maggio 1880 al 16 dicembre 2009
