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[1]((Per le fabbriche, le quali non abbiano potenzialita' di produzione mensile superiore a due ettolitri, e' in facolta' del ministro delle finanze di autorizzare la stipulazione di convenzione di abbonamento valevole per un anno.
[2]In questo caso la corresponsione del canone di abbonamento puo' essere effettuata in due o piu' rate alle scadenze da stabilirsi nella convenzione)).
Testo in vigore dal 24 novembre 1921 al 22 dicembre 2008
