Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1874 al 24 novembre 1921. Leggi il testo vigente →
Quanto agli abbuonamenti in corso e alle convenzioni che si stipulassero in avvenire valgono le stesse disposizioni stabilite per l'alcool all'articolo 5.
Testo in vigore dal 19 giugno 1874 al 24 novembre 1921
