Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1874
Confronto con la versione in vigore dal 19 giugno 1874 al 22 dicembre 2008. 303 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: La tassa sulla fabbricazione dell'alcool, di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegatoL, e' fissata, per ogni ettolitro, in lire 0. 30 per grado dell'alcoolometro centesimale di Gay-Lussac, alla temperatura normale di + 15 gradi centigradi. Essa sara' commisurata alla produttivita' giornaliera delle singole fabbriche, la quale si determina:
tolto: a) Per l'alcool estratto dalle materie farinacee, dalle radici zuccherine e dalle frutta a nocciolo, nella terza parte della intera capacita' dei vasi ove ha principio e termine la fermentazione, e sulla base di una produzione di alcool di gradi 3,90 per ogni ettolitro di capacita', tenuto conto del termine obbligatorio per la fermentazione di giorni tre;
tolto: b) Per l'alcool estratto dalle frutta a granelli e dai rimasugli della fabbricazione della birra, nella meta' della intera capacita' dei vasi di fermentazione come sopra, e sulla base di una produzione di alcool di gradi 3 per ogni ettolitro di capacita', tenuto conto del termine obbligatorio per la fermentazione di giorni due;
tolto: c) Per l'alcool estratto dalle vinacce, nella quantita' delle vinacce impiegate, e sulla base di una produzione di alcool di gradi 1,70 per ogni ettolitro di esse.
tolto: Impiegandosi piu' materie insieme, la tassa si commisura sulla materia piu' gravata.
tolto: Per l'alcool estratto dai liquidi condensati, dai rimasugli delle raffinerie di zucchero, dalle fecole di farina, dal mosto di uva e dal vino, nonche' da altre materie non comprese nelle suddette categorie a, b e c, la tassa sara' commisurata sulla quantita' e grado di forza del prodotto.
tolto: Qualora ne faccia domanda e si sottoponga alle norme portate da regolamento da approvarsi con decreto Reale, l'industriale che nella distillazione impieghi materie della categoria a, potra' essere ammesso a pagare la tassa in base al rilievo diretto della quantita' e del grado di forza del prodotto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1874-06-03;1952~art1 · fonte del testo
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