Art. 37 — Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi, o all'assegnamento di crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria, omesso però il precetto, e, in tutti gli stadi della procedura fiscale, la necessità dell' intervento dell'usciere. L'esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo, prima di passare alla esecuzione degli immobili. Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dal messo mediante la consegna allo affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore; e la loro esecuzione facoltativa, in precedenza della espropriazione, ha luogo solo per gli atti che dovranno compiersi posteriormente all'ordine suddetto
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[1]L'Esattore ha bensi' la facolta', ma non ha l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo, prima di passare all'esecuzione degli immobili.
[2]Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai fitti ed alle pigioni dovuti al contribuente. Ma il loro pignoramento si fara' dal Messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'Esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno, sino alla concorrenza delle somme dovute all'Esattore.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 12 febbraio 1897
