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[1]((L'esattore comunale o consorziale e' retribuito dal Comune o dai consorzi dei Comuni mediante aggio, che in niun caso puo' superare la misura del sei per cento.
[2]E' nominato per cinque anni per concorso ad asta pubblica;
[3]Puo' anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sopra a terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarla.
[4]Puo' infine essere confermato in carica di quinquennio in quinquennio alle stesse condizioni o da quelle che saranno fissate dal Consorzio o dai Comuni senza aprire concorso per terna o per asta purche' le condizioni del contratto non sieno per nessun rispetto piu' onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente.
[5]La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la esattoria sopra a terna o per conferma, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, sette mesi almeno prima del giorno in cui debba avere principio il contratto di esattoria.
[6]Nel caso di nomina sopra a terna o per conferma, la misura massima dell'aggio non puo' oltrepassare il tre per cento.
[7]Il contratto deve riportare l'approvazione del Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
[8]L'esattore consorzialo tiene la gestione distinta per ciascun Comune)).
Testo in vigore dal 12 febbraio 1897 al 16 dicembre 2009
