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[1]L' Esattore comunale o consorziale e' retribuito ad aggio dal Comune o dal Consorzio dei Comuni. Si nomina per cinque anni e per concorso ad asta pubblica.

[2]Puo' anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla Rappresentanza consorziale sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una Delegazione delle Rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarla.

[3]La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la Esattoria sopra terna, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla Rappresentanza consorziale, sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di Esattoria.

[4]Nel caso di nomina sopra terna, la misura massima dell'aggio non puo' oltrepassare il 3 per cento.

[5]Il contratto deve riportare l'approvazione del Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

[6]L'Esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun Comune.

Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 10 maggio 1892

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art3 · fonte del testo

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