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[1]((L'esattore comunale o consorziale e' retribuito ad aggio dal comune o dal consorzio dei comuni. Si nomina per cinque anni per concorso ad asta pubblica.
[2]Puo' anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarla.
[3]Puo' infine essere confermato in carica di quinquennio in quinquennio alle stesse condizioni od a quelle che saranno fissate dal consorzio o dai comuni, senza aprire concorso per terna o per asta: purche' le condizioni del contratto non siano per nessun rispetto piu' onerose pei contribuenti di quelle del contratto vigente, e purche' non sia stata presentata al Consiglio comunale o alla rappresentanza consorziale alcuna istanza offerente condizioni migliori.
[4]Tale istanza dovra' essere accompagnata da deposito in danaro o rendita pubblica dello Stato al corso di borsa corrispondente all'uno per cento della somma annuale da riscuotersi.
[5]Il deposito andra' perduto ove l'offerta sia abbandonata e dovra' essere completato nei modi e termini dell'articolo 7 all'epoca della gara.
[6]La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la esattoria sopra terna o per conferma, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.
[7]Nel caso di nomina sopra terna la misura massima dell'aggio non puo' oltrepassare il tre per cento.
[8]Il contratto deve riportare l'approvazione del Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
[9]L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune)).
Testo in vigore dal 10 maggio 1892 al 12 febbraio 1897
