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[1]I contravventori, le merci, i generi di privativa, e i mezzi di trasporto presi in contravvenzione al regolamento doganale o alla legge sulle privative, quando in prossimita' del luogo ove fu fatto il fermo non siavi un ufficio di dogana o di magazzino delle privative, potranno essere condotti presso il piu' vicino spaccio all'ingrosso di sali e tabacchi, il cui titolare dovra' prenderli in consegna mediante le debite cautele per conservarne l'identita'.

[2]In tali casi il processo verbale di contravvenzione sara' redatto da uno degli uffiziali della guardia di finanza, nella cui giurisdizione sia stato operato il fermo.

[3]La quota, che, a termini degli articoli 91 del regolamento doganale e 43 della legge sulle privative, nella ripartizione delle multe e altri prodotti della contravvenzione spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative, sara' negli anzidetti casi devoluta allo spacciatore all'ingrosso dei sali e tabacchi.

[4]In tutti gli altri casi, la quota stessa spettera' al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative, che avra' redatto il processo verbale e avuto in carico la partita contravvenzionale, o andra' divisa fra i due, quando il contabile, che avra' redatto il processo verbale della contravvenzione, non sara' lo stesso che ne avra' tenuta la successiva gestione.

[5]La quota, che, a tenore dell'art. 91 del regolamento doganale, spetta al tenente o sottotenente nel cui circondario si e' fatto il processo verbale, o a quell'altro impiegato che avra' avuto il comando di coloro che scopersero la contravvenzione, sara' d'ora innanzi, per meta' soltanto attribuita al tenente o sottotenente, o all'impiegato suddetti; e per l'altra meta' sara' devoluta a costituire un fondo da rimanere a disposizione della Direzione generale delle gabelle per premi da erogarsi per prevenire e scovrire contrabbandi.

[6]Le presenti disposizioni saranno applicabili anche alle altre leggi gabellarie in quanto non abbiano all'uopo disposizioni speciali e si riferiscano al regolamento doganale. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764

8

Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati e avranno vigore i seguenti testi di leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto. I. - Disposizioni generali e promiscue: [...] e) legge 2 aprile 1886, n. 3754 (articoli 22, 26, 27, tabella E)".

Testo in vigore dal 1 febbraio 1923 al 13 luglio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1923

Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1886 al 1 febbraio 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764

    Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati e avranno vigore i seguenti testi di leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto. I. - Disposizioni generali e promiscue: [...] e) legge 2 aprile 1886, n. 3754 (articoli 22, 26, 27, tabella E)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1886-04-02;3754~art27 · fonte del testo

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