Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 aprile 1886 al 1 febbraio 1923. Leggi il testo vigente →

[1]I contravventori, le merci, i generi di privativa, e i mezzi di trasporto presi in contravvenzione al regolamento doganale o alla legge sulle privative, quando in prossimita' del luogo ove fu fatto il fermo non siavi un ufficio di dogana o di magazzino delle privative, potranno essere condotti presso il piu' vicino spaccio all'ingrosso di sali e tabacchi, il cui titolare dovra' prenderli in consegna mediante le debite cautele per conservarne l'identita'.

[2]In tali casi il processo verbale di contravvenzione sara' redatto da uno degli uffiziali della guardia di finanza, nella cui giurisdizione sia stato operato il fermo.

[3]La quota, che, a termini degli articoli 91 del regolamento doganale e 43 della legge sulle privative, nella ripartizione delle multe e altri prodotti della contravvenzione spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative, sara' negli anzidetti casi devoluta allo spacciatore all'ingrosso dei sali e tabacchi.

[4]In tutti gli altri casi, la quota stessa spettera' al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative, che avra' redatto il processo verbale e avuto in carico la partita contravvenzionale, o andra' divisa fra i due, quando il contabile, che avra' redatto il processo verbale della contravvenzione, non sara' lo stesso che ne avra' tenuta la successiva gestione.

[5]La quota, che, a tenore dell'art. 91 del regolamento doganale, spetta al tenente o sottotenente nel cui circondario si e' fatto il processo verbale, o a quell'altro impiegato che avra' avuto il comando di coloro che scopersero la contravvenzione, sara' d'ora innanzi, per meta' soltanto attribuita al tenente o sottotenente, o all'impiegato suddetti; e per l'altra meta' sara' devoluta a costituire un fondo da rimanere a disposizione della Direzione generale delle gabelle per premi da erogarsi per prevenire e scovrire contrabbandi.

[6]Le presenti disposizioni saranno applicabili anche alle altre leggi gabellarie in quanto non abbiano all'uopo disposizioni speciali e si riferiscano al regolamento doganale.

Testo in vigore dal 2 aprile 1886 al 1 febbraio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1886-04-02;3754~art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari