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[1]I contravventori, le merci, i generi di privativa, e i mezzi di trasporto presi in contravvenzione al regolamento doganale o alla legge sulle privative, quando in prossimita' del luogo ove fu fatto il fermo non siavi un ufficio di dogana o di magazzino delle privative, potranno essere condotti presso il piu' vicino spaccio all'ingrosso di sali e tabacchi, il cui titolare dovra' prenderli in consegna mediante le debite cautele per conservarne l'identita'.
[2]In tali casi il processo verbale di contravvenzione sara' redatto da uno degli uffiziali della guardia di finanza, nella cui giurisdizione sia stato operato il fermo.
[3]La quota, che, a termini degli articoli 91 del regolamento doganale e 43 della legge sulle privative, nella ripartizione delle multe e altri prodotti della contravvenzione spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative, sara' negli anzidetti casi devoluta allo spacciatore all'ingrosso dei sali e tabacchi.
[4]In tutti gli altri casi, la quota stessa spettera' al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative, che avra' redatto il processo verbale e avuto in carico la partita contravvenzionale, o andra' divisa fra i due, quando il contabile, che avra' redatto il processo verbale della contravvenzione, non sara' lo stesso che ne avra' tenuta la successiva gestione.
[5]La quota, che, a tenore dell'art. 91 del regolamento doganale, spetta al tenente o sottotenente nel cui circondario si e' fatto il processo verbale, o a quell'altro impiegato che avra' avuto il comando di coloro che scopersero la contravvenzione, sara' d'ora innanzi, per meta' soltanto attribuita al tenente o sottotenente, o all'impiegato suddetti; e per l'altra meta' sara' devoluta a costituire un fondo da rimanere a disposizione della Direzione generale delle gabelle per premi da erogarsi per prevenire e scovrire contrabbandi.
[6]Le presenti disposizioni saranno applicabili anche alle altre leggi gabellarie in quanto non abbiano all'uopo disposizioni speciali e si riferiscano al regolamento doganale.
Testo in vigore dal 2 aprile 1886 al 1 febbraio 1923
