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[1]Nei casi di esportazione, la misura della restituzione della tassa pagata all'interno sugli spiriti tanto naturali, quanto sotto forma di mosti, e' elevata al 90 per cento.
[2]Pei vini conciati all'infuori della diretta sorveglianza dell'Amministrazione, pel vermouth e per i liquori, esportati in botti o bottiglie, la restituzione sara' fatta per intero. La quantita' di spirito da servire di base a tale restituzione sara' pero' aumentata del 10 per cento per compensare i disperdimenti nella fabbricazione.
Testo in vigore dal 2 aprile 1886 al 1 settembre 1889
