[1]Per le industrie le quali usano l'alcool come materia prima, sara' conceduta la restituzione della tassa nella misura di lire una e centesimi venti per grado ed ettolitro.
[2]Sull'alcool adoperato nella fabbricazione della enocianina, la tassa sara' restituita per intero.
Testo vigente dal 2 aprile 1886
