[1]All'art. 17 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (testo unico), e' aggiunto il seguente inciso:

[2]L'applicazione del misuratore potra' essere richiesta dagli stessi fabbricanti:

  • a)Per le distillerie a vapore;
  • b)Per le fabbriche fornite di lambicchi a fuoco diretto, ma della capacita' complessiva non inferiore a ettolitri 50;
  • c)Per quelle che distillano vino con apparecchi a colonna quantunque a fuoco diretto.

Testo vigente dal 2 aprile 1886

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1886-04-02;3754~art11 · fonte del testo

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