[1]All'art. 17 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (testo unico), e' aggiunto il seguente inciso:
[2]L'applicazione del misuratore potra' essere richiesta dagli stessi fabbricanti:
- a)Per le distillerie a vapore;
- b)Per le fabbriche fornite di lambicchi a fuoco diretto, ma della capacita' complessiva non inferiore a ettolitri 50;
- c)Per quelle che distillano vino con apparecchi a colonna quantunque a fuoco diretto.
Testo vigente dal 2 aprile 1886
