Codice del Terzo settore

Art. 47 c.t.s. — Iscrizione

Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e' presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca ((, o da un suo delegato,)) all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione. Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e) e' presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonche' per la sua iscrizione nella sezione richiesta. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, puo':

  • a)iscrivere l'ente;
  • b)rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
  • c)invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformita' a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarita' formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro e' ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Testo vigente dal 3 agosto 2024

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Che cosa è cambiato dal 3 agosto 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 2017 al 3 agosto 2024. 5 parole aggiunte.

Salvo quanto previsto dall'articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e' presentata dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderiscaaggiunto: , o da un suo delegato, all'Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art47 · fonte del testo

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