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Per gli obblighi che la ditta Pirelli e C. assume colla presente convenzione il Governo paghera' ad essa ditta, a rate trimestrali posticipate, la somma di lire venticinquemila annue a partire dal 13 gennaio 1915, salvo quanto e' disposto dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13.
Testo in vigore dal 9 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
