Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1915
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Qualora dopo la dichiarazione di cui all'articolo precedente la ditta invece della rinnovazione parziale o totale contemplata dal medesimo, abbia con minor consumo di cavo provveduto alla riparazione entro un anno, calcolato a partire dalla notifica del guasto senza eccezione di alcun mese, paghera' la multa di cui all'art. 10 per tutti i giorni trascorsi dalla data del guasto a quella della riparazione.
tolto: Nel caso che, dopo la suddetta dichiarazione non abbia avuto effetto la riparazione del cavo, ne' la sostituzione di esso entro i dodici mesi computati come sopra, la convenzione s'intendera' sciolta, con le conseguenze a carico della ditta come all'art. 10.aggiunto: Convenzione-art. 13 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1915-03-28;353~art13 · fonte del testo
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