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[1]Qualora dopo la dichiarazione di cui all'articolo precedente la ditta invece della rinnovazione parziale o totale contemplata dal medesimo, abbia con minor consumo di cavo provveduto alla riparazione entro un anno, calcolato a partire dalla notifica del guasto senza eccezione di alcun mese, paghera' la multa di cui all'art. 10 per tutti i giorni trascorsi dalla data del guasto a quella della riparazione.
[2]Nel caso che, dopo la suddetta dichiarazione non abbia avuto effetto la riparazione del cavo, ne' la sostituzione di esso entro i dodici mesi computati come sopra, la convenzione s'intendera' sciolta, con le conseguenze a carico della ditta come all'art. 10.
Testo in vigore dal 9 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
