Art. 5 — Prestazioni in natura
Ogni capo di famiglia, abitante o possidente nel Comune, che per le sue condizioni infelici non ne sia dichiarato esente dal Consiglio comunale, puo' essere obbligato a fornire annualmente sino a quattro giornate di lavoro:
- a)Per la sua persona e per ogni individuo maschile atto al lavoro, dai 18 ai 60 anni, che faccia parte o sia al servizio della sua famiglia, o delle sue proprieta', in quanto abitino nel Comune;
- b)Per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro, col rispettivo veicolo, che sia al servizio della sua famiglia o delle sue proprieta' nel Comune.
Testo vigente dal 1 ottobre 1868
