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[1]((Le annualita' dovute dallo Stato e le quote dovute dalle provincie e dai comuni potranno essere vincolate a favore degli Istituti o dei privati che anticiperanno ai concessionari, le somme occorrenti per la esecuzione delle opere, e alle rispettive scadenze potranno essere versate direttamente agli Istituti o privati sovventori.
[2]I Consorzi degli interessati potranno ammortizzare il loro debito anche mediante delegazioni sulle tasse consorziali rilasciate a favore degli Istituti o privati sovventori)).
Testo in vigore dal 2 settembre 1893 al 22 dicembre 2008
