Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1886 al 2 settembre 1893. Leggi il testo vigente →

[1]Ai Consorzi che avranno ottenuto di eseguire le opere di bonifica di prima categoria, valendosi delle disposizioni della presente legge, lo Stato corrispondera' un'annualita' che rappresenti la meta' dell'interesse e dell'ammortamento del capitale occorso per l'esecuzione, in conformita' dei progetti approvati, delle opere di bonifica.

[2]La durata di tale annualita' dovra' essere non minore di 25 ne' maggiore di 50 anni, e sara' determinata nella seguente misura:

[3]Per 25 anni....... L. 3 50 » 30 »....... » 3 25 » 35 »....... » 3 05 » 40 »....... » 2 90 » 45 »....... » 2 80 » 50 »....... » 2 75

[4]Questa annualita' potra' essere corrisposta tanto al Consorzio costituito temporariamente per l'esecuzione delle opere, quanto al Consorzio o Consorzi d'interessati nella esecuzione dell'opera stessa, e nel caso di piu' Consorzi, sara' divisa in proporzione della rispettiva quota di spesa, secondo verra' determinato nel decreto di concessione di cui all'articolo 1.

[5]Il contributo dovuto per queste opere dalle provincie e dai comuni, a senso dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1882, num. 869, potra' pure essere convertito in corrispondenti annualita' che comprendano ammortamento del capitale ed interessi.

[6]Alle opere di bonificazione, eseguite dai Consorzi a sensi della presente legge, non saranno applicabili ne' le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto alinea dell'articolo 9, ne' quelle dell'articolo 11 della legge 25 giugno 1882, n. 869.

Testo in vigore dal 13 luglio 1886 al 2 settembre 1893

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1886-07-04;3962~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari