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[1]Ai Consorzi che avranno ottenuto di eseguire le opere di bonifica di prima categoria, valendosi delle disposizioni della presente legge, lo Stato corrispondera' un'annualita' che rappresenti la meta' dell'interesse e dell'ammortamento del capitale occorso per l'esecuzione, in conformita' dei progetti approvati, delle opere di bonifica.
[2]La durata di tale annualita' dovra' essere non minore di 25 ne' maggiore di 50 anni, e sara' determinata nella seguente misura:
[3]Per 25 anni....... L. 3 50 » 30 »....... » 3 25 » 35 »....... » 3 05 » 40 »....... » 2 90 » 45 »....... » 2 80 » 50 »....... » 2 75
[4]Questa annualita' potra' essere corrisposta tanto al Consorzio costituito temporariamente per l'esecuzione delle opere, quanto al Consorzio o Consorzi d'interessati nella esecuzione dell'opera stessa, e nel caso di piu' Consorzi, sara' divisa in proporzione della rispettiva quota di spesa, secondo verra' determinato nel decreto di concessione di cui all'articolo 1.
[5]Il contributo dovuto per queste opere dalle provincie e dai comuni, a senso dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1882, num. 869, potra' pure essere convertito in corrispondenti annualita' che comprendano ammortamento del capitale ed interessi.
[6]Alle opere di bonificazione, eseguite dai Consorzi a sensi della presente legge, non saranno applicabili ne' le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto alinea dell'articolo 9, ne' quelle dell'articolo 11 della legge 25 giugno 1882, n. 869.
Testo in vigore dal 13 luglio 1886 al 2 settembre 1893
