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((Per le opere di prima categoria che verranno concesse e iniziate durante il decennio, dalla promulgazione della presente legge, e che saranno compiute entro il quindicennio, l'annualita', di cui all'art. 4°, verra' a profitto del concessionario, aumentata di due decimi)).
Testo in vigore dal 2 settembre 1893 al 22 dicembre 2008
