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[1]Il privilegio stabilito dal n. 5 dell'art. 1958 del Codice civile e' esteso alle somme dovute per i concimi e per le materie anticrittogamiche curative o insetticide. Tale privilegio, nell'ordine di prelazione determinato dall'art. 1960 del Codice civile, occupera' il posto immediatamente successivo a quello dei crediti per le sementi.
[2]Il privilegio stesso, anche con l'estensione di cui sopra, compete di diritto, in forza della presente legge, agli Istituti sovventori, cosi' per i prestiti in danaro, come per quelli in natura. Nella cambiale deve specificatamente dichiararsi lo scopo per il quale il prestito e' fatto, e questa dichiarazione e' esente da tassa a norma delle vigenti leggi sul bollo e sul registro.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
