Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il privilegio stabilito dal n. 5 dell'art. 1958 del Codice civile e' esteso alle somme dovute per i concimi e per le materie anticrittogamiche curative o insetticide. Tale privilegio, nell'ordine di prelazione determinato dall'art. 1960 del Codice civile, occupera' il posto immediatamente successivo a quello dei crediti per le sementi.

[2]Il privilegio stesso, anche con l'estensione di cui sopra, compete di diritto, in forza della presente legge, agli Istituti sovventori, cosi' per i prestiti in danaro, come per quelli in natura. Nella cambiale deve specificatamente dichiararsi lo scopo per il quale il prestito e' fatto, e questa dichiarazione e' esente da tassa a norma delle vigenti leggi sul bollo e sul registro.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-01-02;7~art23 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari