Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il privilegio stabilito dal n. 5 dell'art. 1958 del Codice civile e' esteso alle somme dovute per i concimi e per le materie anticrittogamiche curative o insetticide. Tale privilegio, nell'ordine di prelazione determinato dall'art. 1960 del Codice civile, occupera' il posto immediatamente successivo a quello dei crediti per le sementi.
tolto: Il privilegio stesso, anche con l'estensione di cui sopra, compete di diritto, in forza della presente legge, agli Istituti sovventori, cosi' per i prestiti in danaro, come per quelli in natura. Nella cambiale deve specificatamente dichiararsi lo scopo per il quale il prestito e' fatto, e questa dichiarazione e' esente da tassa a norma delle vigenti leggi sul bollo e sul registro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-01-02;7~art23 · fonte del testo
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