Art. 6 (Tariffe e condizioni)
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[1]Oltre il prezzo di trasporto sono pure da esigersi, quando ne sia il caso:
- a)per l'uso dei copertoni, il diritto di nolo, nella misura stabilita dall'articolo 114 delle tariffe e condizioni pei trasporti sempreche' i copertoni non sieno forniti dai mittenti;
- b)il diritto di sosta, nella misura stabilita dall'articolo 117 delle tariffe predette, col minimo, per le merci di 3ª e 4ª categoria, di lire 0,25 per ogni ora e per ogni spedizione non ritirata entro due ore dalla consegna dell'avviso quanto ai privati, ed entro quattro ore, quanto alle amministrazioni della guerra e della marina;
- c)le spese della notificazione della sosta delle merci di 3ª e 4ª categoria alle autorita' locali di pubblica sicurezza, qualora la residenza di queste fosse distante piu' di 500 metri dalla stazione;
- d)il diritto per la sorveglianza speciale a San Benigno come risulta dall'articolo 4;
- e)la tassa per la guardia speciale per misure precauzionali calcolata in lire 1,50 per giorno e per ciascun agente, quando venisse dall'autorita' di pubblica sicurezza, ordinata nella localita' di arrivo o di transito per le spedizioni di polveri piriche spedite dai privati.
[2]--------------- (1) E' fatta eccezione pel solfuro di carbonio che si ammettera' al trasporto che in assegnato, purche' il mittente ne domandi preventivamente l'autorizzazione all'Amministrazione di partenza, provando di essere persona solvibile e dichiarando per iscritto di assoggettarsi al pagamento integrale di tutte le tasse e spese che per qualsivoglia causa non si potessero riscuotere dal destinatario.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902
