Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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7 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 677 parole tolte, 24 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: Diritto di deposito o di sosta per le merci ed il bestiame.
tolto: Gli oggetti e le merci che non sono da trasportarsi a domicilio ovvero in dogana, devono ritirarsi dai destinatari nelle 24 ore successive al recapito della lettera di avviso, e se la lettera di avviso fosse rimessa alla posta, nelle 36 ore successive all'impostazione, ritenuto che ove la giornata fosse festiva e come tale riconosciuta dallo Stato, tanto nel primo, quanto nel secondo caso, il ritiro puo' farsi nel giorno dopo.
tolto: In conseguenza, quando l'avviso vien dato prima del mezzogiorno, le merci e gli oggetti debbono essere ritirati avanti il mezzogiorno della giornata successiva; se invece l'avviso vien dato nelle ore pomeridiane, il ritiro deve effettuarsi entro la giornata successiva, salvo che cadesse in giorno di festa, nel qual caso il ritiro puo' aver luogo anche nelle ore antimeridiane del giorno dopo.
tolto: La consegna delle lettere d'avviso e' accertata rispettivamente dalla ricevuta del destinatario sul registro dell'agente dell'Amministrazione, quando questa le fa recapitare a domicilio, ovvero da annotazione sul registro della stazione, quando l'invio sia fatto col mezzo postale, nel qual caso e' dovuto il rimborso delle spese di affrancatura.
tolto: Quando il ritiro delle merci e degli oggetti non avesse luogo nel termine sopra stabilito, dovra' essere pagato un diritto di deposito o di sosta da applicarsi nella misura e colle norme che seguono:
tolto: a) per le merci a grande velocita' e per quelle a piccola velocita' appartenenti alle prime cinque classi secondo la nomenclatura............... L. 0,10 per quintale e per ogni 24 ore;
tolto: b) per le merci a piccola velocita' appartenenti come come sopra alle classi 6ª, 7ª ed 8ª........... » 0,05 per quintale e per ogni 24 ore;
tolto: c) pel numerario, carte-valori ed oggetti preziosi................. » 0,05 per ogni 500 lire e per ogni 24 ore;
tolto: d) per i veicoli a due ruote....... » 1,00 per veicolo e per ogni 24 ore;
tolto: e) per i veicoli a quattro ruote..... » 1,50 per veicolo e per ogni 24 ore;
tolto: f) per i feretri e per le ceneri mortuarie » 3,00 per ogni spedizione e e per ogni 24 ore;
tolto: g) pel bestiame sostante sui vagoni... » 0,30 per ogni spedizione o per ogni vagone e per ogni ora di sosta dopo le prime quattro.
tolto: Pel bestiame che fosse stato ricoverato (89) sono inoltre dovute le spese occorse per lo scarico, pel mantenimento e ricovero;
tolto: h) le frazioni di quintale e di cinquecento lire si computano per intero e le 24 ore incominciate si considerano come compiute.
tolto: i) i diritti di deposito o di sosta sono pure dovuti per le merci e per gli oggetti rimessi o depositati a partenza; per quelli la cui totale consegna non abbia avuto luogo entro i termini prescritti; per tutte le merci che rimangono ferme nelle stazioni, sui vagoni o nelle agenzie per sequestri o pignoramenti, per disposizione o fatto dello speditore o del destinatario o per qualsiasi altra causa indipendente dall'Amministrazione;
tolto: l) se le merci non ritirate appartengono al novero di quelle che debbono essere scaricate a cura e spese dei destinatari, il diritto di sosta non puo' essere minore di lire 6 per vagone e per giorno, e l'Amministrazione puo' inoltre fare scaricare i vagoni, trascorso che sia il termine utile per lo scarico, contro rimborso della spesa, relativa in ragione di lire 0,50 per tonnellata;
tolto: m) quando una partita di merci non possa essere ritirata per intero prima della scadenza del termine utile, non sara' dovuto diritto di sosta, purche' l'esportazione si continui senza interruzione e con mezzi sufficienti;
tolto: n) le facilitazioni che venissero accordate per localita' e merci da determinarsi saranno di volta in volta notificate al pubblico;
tolto: o) in caso di straordinaria affluenza, e tale da incagliare il servizio, l'Amministrazione puo' ridurre fino di un terzo il termine pel ritiro delle merci e puo' aumentare di un terzo i diritti di deposito o di sosta in quelle stazioni dove si verificasse l'ingombro e per tutta la durata del medesimo; queste disposizioni potranno attivarsi con preavviso di tre giorni notificato al pubblico.aggiunto: Allegato D-art. 117 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art117 · fonte del testo
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