Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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7 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 274 parole tolte, 24 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Convogli speciali.
tolto: Possono aver luogo convogli speciali, tanto pel trasporto di persone, quanto per quello di cose.
tolto: Le domande di convogli speciali devono esser fatte per iscritto con deposito contemporaneo di lire 40.
tolto: La tariffa dei convogli speciali e' di lire 6 per chilometro, piu' il diritto fisso di lire 40. Il prezzo minimo e' di lire 60, oltre il diritto fisso. Pero', se applicando le rispettive tariffe, coll'aumento del dieci per cento, alle persone, ai bagagli ed alle cose da trasportarsi si ottenesse un maggiore importo, sara' dovuto invece quest'ultimo. Per il ritorno dello stesso convoglio, quando abbia luogo entro dodici ore dall'arrivo e sia stato richiesto all'atto della partenza, il relativo importo si calcola sulle basi suddette, ridotte del venti per cento, senza l'applicazione del diritto fisso, salvo sempre il minimo di lire 60.
tolto: Se per causa di chi richiese il convoglio, la partenza non avesse luogo nel giorno ed ora convenuti, l'amministrazione ha diritto di non darvi piu' corso e le rimane devoluto il deposito.
tolto: Qualora in occasione di feste, di fiere, di congressi ecc., venisse da municipi, da comitati o commissioni richiesto un convoglio speciale, per anticipare le partenze degli accorrenti o ritardarne il ritorno, la tariffa sara' di lire 3,50 per chilometro, oltre il diritto fisso di lire 40, e cio' indipendentemente dal biglietto del quale ogni viaggiatore dev'essere provvisto. Se il convoglio speciale venisse richiesto tanto per l'andata quanto pel ritorno, la tariffa sara' ribassata a lire 3 per chilometro e si applichera' il diritto fisso una sola volta.
tolto: L'Amministrazione puo' rifiutarsi a fare i convogli speciali, ogn'qualvolta li giudichi incompatibili colla sicurezza e regolarita' del servizio.aggiunto: Allegato D-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art6 · fonte del testo
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