Art. 49 (Sub. Allegato II)
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[1]Il concessionario dovra' eseguire i trasporti per conto della Casa Reale e dei Reali Principi in base alle vigenti convenzioni, computandone gl'introiti nei proventi dell'esercizio.
[2]Dovra' pure eseguire i treni straordinari che gli verranno richiesti dal Governo in servizio dello Stato.
[3]Sara' infine tenuto, in base alle norme da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici e con speciale regolamento, di mettere in qualunque treno ordinario a disposizione del Governo stesso, le carrozze saloni, le carrozze ordinarie ed i carri a bagaglio, che gli verranno domandati.
[4]Per i servizi di cui ai due precedenti alinea il concessionario avra' diritto al 50 per cento del prezzo della tariffa normale, a titolo di rimborso di spese, salvo i casi di concessioni speciali da determinarsi nel predetto regolamento.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009
