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[1]Il concessionario dovra' eseguire i trasporti per conto della Casa Reale e dei Reali Principi in base alle vigenti convenzioni, computandone gl'introiti nei proventi dell'esercizio.

[2]Dovra' pure eseguire i treni straordinari che gli verranno richiesti dal Governo in servizio dello Stato.

[3]Sara' infine tenuto, in base alle norme da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici e con speciale regolamento, di mettere in qualunque treno ordinario a disposizione del Governo stesso, le carrozze saloni, le carrozze ordinarie ed i carri a bagaglio, che gli verranno domandati.

[4]Per i servizi di cui ai due precedenti alinea il concessionario avra' diritto al 50 per cento del prezzo della tariffa normale, a titolo di rimborso di spese, salvo i casi di concessioni speciali da determinarsi nel predetto regolamento.

Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~sub-allegato-ii-art49 · fonte del testo

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