Art. 48 (Sub. Allegato II)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 213 parole tolte, 25 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Gli amministratori e i funzionari dell'amministrazione ferroviaria, che per ragioni di servizio devono viaggiare sulle linee concesse in esercizio, saranno muniti di biglietti di circolazione annuale o temporanea.
tolto: Il concessionario potra' accordare biglietti per un solo viaggio di andata e ritorno a persone aventi speciali incarichi di servizio, limitatamente ai tratti che devono percorrere per compiere gli incarichi a loro affidati.
tolto: Il concessionario potra' inoltre:
tolto: 1° Effettuare lo scambio dei biglietti personali di circolazione cogli amministratori ed impiegati superiori delle altre amministrazioni in servizio cumulativo nazionale o estero, che per ragioni di servizio debbono viaggiare sulle linee concesse.
tolto: 2° Rilasciare biglietti di servizio agli operai e loro capi nel limite dello stretto bisogno, pei lavori da eseguirsi per conto dell'amministrazione in luoghi dove non sia possibile dare alloggio agli operai medesimi.
tolto: 3° Rilasciare ai propri impiegati ed alle loro famiglie, per ragioni di congedo e per tre viaggi annuali di andata e ritorno, biglietti gratuiti od a prezzo ridotto, limitatamente alle linee che devono percorrere per recarsi a destinazione.
tolto: Lo stesso trattamento sara' usato agli impiegati governativi addetti all'esercizio delle ferrovie e alle loro famiglie e agli impiegati delle Societa' italiane che hanno servizio cumulativo.
tolto: 4° Rilasciare permessi temporanei di circolazione agli agenti e loro famiglie a scopo di istruzione o di approvigionamento.aggiunto: Sub. Allegato II-art. 48 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~sub-allegato-ii-art48 · fonte del testo
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