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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 716 parole tolte, 25 parole aggiunte in 19 capoversi.

tolto: Il servizio di posta per le lettere ordinarie, raccomandate ed assicurate, cartoline, campioni, giornali, stampe, dispacci del Governo, ed in genere per tutti gli oggetti compresi per legge nella corrispondenza postale, siano essi originari dell'interno che dell'estero, sara' fatto dal concessionario sulle linee da esso esercitate, nel modo e coi corrispettivi qui appresso indicati:

tolto: Tanto nei treni ordinari dei viaggiatori diretti, accelerati, omnibus e misti, quanto in quelli merci che siano designati dal Governo, il concessionario dovra' mettere gratuitamente a disposizione dell'amministrazione delle poste uno o due compartimenti di 2ª classe, oppure dovra' trasportare gratuitamente un veicolo speciale dell'amministrazione delle poste col relativo personale, qualora questa credesse di effettuare il servizio con messaggeri o uffici postali ambulanti.

tolto: La pulitura esterna e l'ungimento di questi veicoli saranno a carico del concessionario.

tolto: La loro manutenzione e riparazione saranno invece effettuate dal concessionario per conto dell'Amministrazione delle poste, la quale dovra' percio' rimborsare le spese.

tolto: 2° Il concessionario e' tenuto a provvedere affinche' il servizio postale venga eseguito colla maggiore regolarita' e prontezza, e preferibilmente agli altri trasporti, ma l'amministrazione delle poste non potra' pretendere alcun cambiamento negli orari o nelle corse e fermate dei treni.

tolto: E qualora essa domandi un treno speciale, il concessionario dovra' effettuarlo colla velocita' dei treni diretti, ma contro il rimborso della relativa spesa nella cifra di lire 2 per chilometro percorso, da portarsi a lire 2,50 nel caso previsto al seguente numero 8.

tolto: Potra' il concessionario aggiungere al treno speciale delle carrozze per viaggiatori e dei carri per merci a grande velocita', quando cio' sia conciliabile colle esigenze del servizio postale.

tolto: 3° Pel trasporto dei pacchi postali, il quale, salvo il disposto del seguente numero, sara' fatto separatamente da quello delle lettere e corrispondenze di cui al numero 1, il concessionario dovra' mettere a disposizione dell'Amministrazione delle poste uno o due compartimenti di carrozza, od anche una intera carrozza, mediante la tassa, in rimborso di spese, di centesimi nove per ogni asse-chilometro, se il trasporto ha luogo nei treni diretti, e centesimi sette se si fa cogli altri treni.

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

tolto: 4° Quando il servizio dei pacchi per la sua poca importanza possa eseguirsi promiscuamente con quello delle lettere, nei compartimenti o nelle vetture di cui al numero 1, l'Amministrazione delle poste corrispondera' al concessionario il compenso di centesimi 15 per ogni pacco sull'intera rete, da computarsi nei prodotti lordi.

tolto: 5° Il compenso di centesimi nove o sette per asse-chilometro sara' dovuto anche per le corrispondenze di cui al numero 1, pel trasporto delle quali occorressero piu' di due compartimenti o piu' di un veicolo speciale per ogni treno.

tolto: 6° L'amministrazione delle poste potra' esigere dal concessionario, che nei treni in cui essa non avra' ufficiali propri, il personale di servizio dei treni stessi riceva i dispacci postali di cui al numero 1, per consegnarli agli agenti delle Poste intricati di riceverli nelle stazioni.

tolto: 7° Il trasporto degli stampati, consegnati dall'amministrazione postale, godra' del ribasso del 50 per cento sulle tariffe vigenti alla data del trasporto e le relative tasse saranno comprese nei prodotti lordi.

tolto: 8° Il trasporto della valigia delle Indie coi treni ordinari sara' fatto alle condizioni di cui al numero 1; quando occorressero treni speciali, l'amministrazione delle poste paghera' lire 2,50 per treno chilometro, in rimborso delle spese.

tolto: 9° In caso d'interruzione delle linee, il concessionario dovra' provvedere coi mezzi a sua disposizione e contro rimborso delle relative spese alla prosecuzione dei dispacci postali e degli agenti incaricati di accompagnarli.

tolto: 10° Il concessionario dovra' cedere all'amministrazione delle poste l'uso dei locali, da stabilirsi d'accordo, per l'ufficio postale, e pel deposito dei dispacci e pacchi postali, nelle stazioni in cui la medesima amministrazione lo giudichera' necessario, e sia possibile senza pregiudizio del servizio ferroviario.

tolto: L'amministrazione delle poste dovra' pagare, tanto per i nuovi locali, quanto per quelli di cui ora gode l'uso gratuito, un canone da convenirsi.

tolto: 11° Il peso dei veicoli pel servizio postale non potra' eccedere col carico per ogni asse il limite stabilito dalle norme di servizio per la sicurezza dei treni.

tolto: I nuovi veicoli, da costruirsi esclusivamente pel servizio postale, saranno a due assi, e verranno forniti dall'amministrazione delle poste.

tolto: 12° Potranno le parti modificare d'accordo i patti e corrispettivi indicati nel presente articolo, tenuto conto dello sviluppo del servizio e dei risultati della esperienza.aggiunto: Sub. Allegato II-art. 50 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~sub-allegato-ii-art50 · fonte del testo

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