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[1]Bardature, attrezzi, foraggi e bagagli.
[2]Per ogni cavallo spedito, tanto in vagone-scuderia, quanto in vagone a bestiame, lo speditore ha diritto al trasporto gratuito delle bardature, degli attrezzi e dei foraggi necessari durante il viaggio, purche' il peso complessivo di tali oggetti non sia, per ogni cavallo, superiore a quaranta chilogrammi, dei quali non piu' di dieci di foraggio, e purche' possano essere caricati nello stesso vagone senza impedirne l'utilizzazione normale, quanto al numero dei capi. Il foraggio deve essere riposto in sacchi o reticelle. Ove il peso degli oggetti sia superiore, si esige, per la eccedenza, il prezzo di trasporto in base alla tariffe dalle messaggerie e merci.
[3]Ogni custode ha inoltre diritto a trasportare seco gratuitamente il proprio bagaglio nei limiti di peso e di dimensioni stabiliti dall'articolo 44.
[4]Rilevandosi che gli oggetti da trasportarsi gratuitamente non siano d'uso dei cavalli di cui si effettua il trasporto o che il bagaglio non sia di esclusivo uso personale del custode, si esigera' per tali oggetti il doppio prezzo di tariffa.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902
