Art. 87 (Sub. Allegato II)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 238 parole tolte, 25 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'apertura all'esercizio di una linea o di un tronco di linea dovra' esser fatta dal concessionario nel giorno che gli verra' prefisso dal Governo, quando anche i lavori non si fossero interamente ultimati, purche' pero' dalla visita di ricognizione, eseguita dai delegati del Governo in contraddittorio dei rappresentanti del concessionario e del costruttore, risulti che la via e le stazioni si trovino in condizioni di sicuro e regolare esercizio.
tolto: In ogni caso nel verbale di ricognizione dei tronchi saranno descritte le opere mancanti alla loro ultimazione in base ai progetti approvati, e saranno determinate le norme da osservarsi, affinche' il costruttore possa, anche durante l'esercizio, completare definitivamente le opere di costruzione ai termini del contratto.
tolto: Il collaudo finale delle linee sara' fatto da una Commissione governativa, della quale fara' parte un delegato del concessionario.
tolto: Trascorso un anno dal compimento delle opere, e fatto il collaudo finale e l'accettazione definitiva di consegna per parte del concessionario, cominciera' a di lui carico, come esercente, la integrale manutenzione della linea e la completa osservanza di tutti gli altri obblighi, a sensi del presente capitolato.
tolto: Il concessionario dell'esercizio avra' facolta' di farsi rappresentare nelle commissioni del collaudo e di consegna delle linee costruite od esercitate da terzi, delle quali fosse invitato ad assumere lo esercizio alle condizioni del presente capitolato.
tolto: Nel caso di ritardo ad assumere l'esercizio di cui nel presente articolo, il Governo ha facolta' di provvedervi a spese del concessionario.aggiunto: Sub. Allegato II-art. 87 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~sub-allegato-ii-art87 · fonte del testo
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