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[1]Bardature, attrezzi, foraggi e bagagli.
[2]Per ogni cavallo spedito, tanto in vagone-scuderia, quanto in vagone a bestiame, lo speditore ha diritto al trasporto gratuito delle bardature, degli attrezzi e dei foraggi necessari durante il viaggio, purche' il peso complessivo di tali oggetti non sia, per ogni cavallo, superiore a quaranta chilogrammi, dei quali non piu' di dieci di foraggio, e purche' possano essere caricati nello stesso vagone senza impedirne l'utilizzazione normale, quanto al numero dei capi. Il foraggio deve essere riposto in sacchi o reticelle. Ove il peso degli oggetti sia superiore, si esige, per la eccedenza, il prezzo di trasporto in base alla tariffe dalle messaggerie e merci.
[3]Ogni custode ha inoltre diritto a trasportare seco gratuitamente il proprio bagaglio nei limiti di peso e di dimensioni stabiliti dall'articolo 44.
[4]Rilevandosi che gli oggetti da trasportarsi gratuitamente non siano d'uso dei cavalli di cui si effettua il trasporto o che il bagaglio non sia di esclusivo uso personale del custode, si esigera' per tali oggetti il doppio prezzo di tariffa.
Testo in vigore dal 27 aprile 1885 al 27 aprile 1885
