Art. 4 (Schema di compromesso)
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La R. marina si obbliga di lasciare liberi i terreni di cui al comma a) del precedente articolo 1 e quindi di consegnarli alla predetta Societa' nel termine di mesi dodici, dopo che la Societa' stessa abbia provveduto alla regolare consegna dei terreni di cui al precedente articolo 2 e di tutti i documenti comprovanti a norma di legge la proprieta' e liberta' dei terreni stessi.
Testo in vigore dal 25 giugno 1908 al 16 dicembre 2009
