Art. 1 (Schema di compromesso)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1908 al 16 dicembre 2009. 638 parole tolte, 22 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: Direzione autonoma del genio militare di Spezia per la R. marina
Schema di compromesso tolto: tra l'Amministrazione della R. marina e la Societa' «Cantieri navali riuniti» circa una permuta d'immobili.
tolto: L'anno millenovecentosette, addi' venticinque del mese di maggio, in Spezia negli uffici della Direzione autonoma del Genio militare per la R. marina.
tolto: Si premette:
tolto: Che per varie speciali ragioni d'indole tecnica ed economica, nonche' di sicurezza pel pubblico, gia' rappresentato e ben note alle autorita', interessando alla R. marina di trasferire in altra localita' il balipedio del Muggiano, furono fatte all'uopo delle ricerche in seguito alle quali si sarebbe riconosciuta adatta una localita' situata nel seno della Castagna.
tolto: Che nel frattempo la Societa' «Cantieri navali riuniti», proprietaria del cantiere del Muggiano, faceva domanda di eseguire dei riempimenti e delle costruzioni nei pressi del predetto balipedio, allo scopo di ampliare il proprio cantiere e per la sistemazione di nuove officine per la costruzione di sommergibili alle quali potrebbero tornare utili le aree demaniali marittime del su accennato balipedio.
tolto: Che da tali circostanze sorse evidente la convenienza reciproca di addivenire ad una permuta di quint'ultimo aree con altri terreni situati nel seno della Castagna, ossia nella localita' che sarebbe stata prescelta per trasferire il balipedio.
tolto: Che il Ministero della marina, avendo riconosciuto in massima opportuno il trasferimento del balipedio nella localita' anzidetta, autorizzava la Direzione del genio militare per la R. marina di Spezia ad intavolare trattative per la permuta suaccennata.
tolto: Che la Societa' «Cantieri navali riuniti» occupa con una parte del proprio cantiere del Muggiano una zona di terreni, gia' arenili e specchi acquei, le quali occupazioni sono avvenute in parte mediante regolari contratti di concessione ed in parte in base ad atti di sottomissione ed autorizzazioni precarie da tradursi pure in contratti.
tolto: Che in detta zona la Societa', con autorizzazione delle competenti autorita', ha eseguiti a suo rischio o pericolo dei lavori di riempimento, scogliere, banchine ed altri manufatti.
tolto: Che i terreni costituenti la predetta zona sono pertinenti ai beni patrimoniali dello Stato e dati in consegna alla R. marina, la quale, dal suo canto, deve stabilirvi alcuni servizi attinenti alla difesa.
tolto: Che la predetta Societa', in vista delle considerevoli spese sostenute nella trasformazione di detta zona ed opere eseguitevi, fece domanda di avere i terreni medesimi in proprieta' mediante equo compreso da stabilirsi in un colla permuta della quale trattasi.
tolto: Che pero' con tale cessione la Societa' stessa si obbliga di lasciare a disposizione della R marina l'area necessaria per i suoi servizi, sottomettendosi inoltre alle condizioni e vincoli che saranno all'uopo stabiliti.
tolto: Che in dipendenza di quanto sopra e delle trattative intervenute tra l'Amministrazione della marina, rappresentata dal colonnello signor Coletti cav. Domenico, titolare della predetta Direzione, e la Societa' «Cantieri navali riuniti», rappresentata dal direttore generale del cantiere navale del Muggiano signor ing. Giuseppe Manaira, all'uopo legalmente abilitato come da procura speciale, al rogito del notaio Paolo Cassanelle di Genova, in data 19 maggio 1907, al n. 9193 di repertorio, si e' addivenuti al seguente compromesso:
tolto: Art. 1.
tolto: La R. marina cede in proprieta' alla Societa' «Cantieri navali riuniti»:
tolto: a) le porzioni di terreno demaniale militare marittimo situate in localita' Muggiano, comune di Areola, della superficie complessiva di circa metri quadrati 13,000 (tredicimila) distinte in tinta rosea nell'unito disegno allegato A, comprese le opere murarie ivi esistenti contromarcate sullo stesso disegno a tratteggio pure in tinta rosea;
tolto: b) la zona di terreno demaniale militare marittima, distinta in tinta rosea nell'unito disegno, allegato B, gia' in uso precario del cantiere del Muggiano della predetta Societa' e da essa colmata, della superficie di circa metri quadrati 36,000 (trentaseimila), ad eccezione della parte di tale zona che a norma del successivo articolo 3, continuera' a rimanere di proprieta' demaniale. Inoltre la cessione della zona medesima s'intende fatta col vincolo delle condizioni e speciali servitu' pure specificate nel successivo art 3.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1908-06-04;264~schema-di-compromesso-art1 · fonte del testo
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