Art. 3 (Schema di compromesso)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1908 al 16 dicembre 2009. 558 parole tolte, 25 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: La cessione da parte della R. marina della zona di terreno di cui al comma b del precedenteart. 1, s'intende fatta subordinatamente alle speciali condizioni e vincoli di servitu' di cui in appresso e che la Societa' «Cantieri navali riuniti» dichiara di accettare integralmente:
tolto: 1° di detta zona continuera' a rimanere di proprieta' demaniale militare marittima, per stabilirvi quei servizi ed erigervi le costruzioni che meglio credera', un'area di circa metri quadrati 130 (centotrenta) in un solo appezzamento, la cui posizione e delimitazione saranno determinate dal comando in capo del 1° dipartimento marittimo, sempre pero' in contermine al lato esterno contrassegnato colle lettere X-Y nel disegno allegato B; detta postazione dovra' pero' essere determinata coll'atto definitivo di permuta;
tolto: 2° sull'intero perimetro dell'area anzidetta di mq. 130 sara' a cura e spese della Societa' costruito un muro di cinta della struttura e dimensioni che saranno prescritte dalla profeta autorita' dipartimentale; nel muro stesso verra' lasciato un vano di porta munito di adatto affisso, il tutto secondo verra' determinato. Tale muro rimarra' di proprieta' demaniale e la R. marina potra' praticarvi a sue spese quelle aperture e modificazioni che meglio credera';
tolto: 3° nella zona di terreno della quale trattasi e che viene ceduta alla Societa' predetta s'intende stabilita la servitu' di passaggio per accedere anche con carri dalla strada militare San Bartolomeo-Scoglietti all'anzidetta area che rimane di proprieta' demaniale, secondo le modalita' stabilite dall'art. 593 del Codice civile; come pure e' fatta piena facolta' alla R. marina d'impiantare sulla zona che cede in proprieta' alla Societa', linee per trasporto di energia elettrica, per comunicazioni telegrafiche e telefoniche, sia aeree che sotterrane, che vadano a far capo alla ripetuta area demaniale militare; di tali impianti la Societa' garantisce il rispetto da manomissioni o danni qualsiasi da parte dei suoi dipendenti e suoi servizi.
tolto: Il percorso di tali linee sara' stabilito di comune accordo fra le parti contraenti;
tolto: 4° la societa' predetta si obbliga pure di lasciare perfettamente libera la visuale in qualsiasi direzione verso mare dall'area demaniale militare anzidetta e percio' non potra' erigere opere di qualsiasi genere che la mascherino e dovra' immediatamente, nel caso di guerra o di esercitazioni marittime, rimuovere a richiesta dell'autorita' militare marittima, i galleggianti che la ostacolassero; s'intende pero' che sul pontile situato nella posizione Y del disegno allegato B la Societa' potra' impiantare e mantenere le gru ed i macchinari occorrenti pei propri servizi:
tolto: 5° la Societa' «Cantieri navali riuniti» si obbliga inoltre di lasciare a disposizione della R. marina, nel caso di guerra, una striscia di terreno di metri 10 di larghezza lungo il lato X-Y gia' citato.
tolto: Potra' nondimeno la Societa' predetta usufruire di tale striscia di terreno per impiantarvi costruzioni leggere, quali tettoie per depositi, costruzioni o qualsivoglia destinazione, restando pero' in obbligo della Societa' medesima di sgombrare in caso di guerra la striscia di terreno in parola a proprio danno e spese nel termine di 48 ore dal momento nel quale ne verra' dato ordine dall'autorita' dipartimentale gia' nominata;
tolto: 6° la Societa' «Cantieri navali riuniti» dichiara, come formalmente si obbliga, di rendersi mallevadrice del R. Governo, ossia di rispondere in proprio contro qualunque pretesa od azione giudiziale promossa e che potra' essere promossa da terzi per fatto delle opere ed interrimenti da essa eseguiti per formare la zona di terreno della quale tratta il presente articolo.aggiunto: Schema di compromesso-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1908-06-04;264~schema-di-compromesso-art3 · fonte del testo
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