[1]Il Governo austriaco consegnera' senza indugio ai Governi alleati e associati gli archivi, registri, piani, titoli e documenti di qualsiasi specie, appartenenti alle amministrazioni civili, militari, finanziarie, giudiziarie o d'altro genere dei territori ceduti. Se alcuni dei detti documenti, archivi, registri, titoli o piani fossero stati trasferiti altrove saranno restituiti dal Governo austriaco, a richiesta dei Governi alleati e associati che vi hanno interesse.

[2]Qualora gli archivi, registri, piani, titoli e documenti predetti, che non abbiano carattere militare, riguardassero anche le amministrazioni austriache, e non potesse per conseguenza esserne fatta consegna senza danno di queste, l'Austria si impegna, a condizione, di reciprocita', a darne comunicazione ai Governi delle Potenze alleate e associate che vi hanno interesse.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art93 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari