[1]Il Governo austriaco rimettera' senza indugio i sudditi dell'antico Impero d'Austria in possesso dei loro beni, diritti e interessi situati in territorio austriaco.

[2]L'importo delle tasse e imposte sul capitale che sono state stabilite o aumentate sui beni, diritti e interessi dei sudditi dell'antico Impero d'Austria dopo il 3 novembre 1918, o che fossero stabilite o aumentate fino alla restituzione, secondo le disposizioni del presente trattato, e, se si tratta di beni, diritti e interessi che non furono soggetti a provvedimenti eccezionali di guerra, fino al termine di tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato sara' rimborsato agli avanti diritto.

[3]I beni, diritti e interessi restituiti non saranno soggetti ad alcuna tassa imposta per altri beni od imprese appartenenti alla stessa persona, dal momento in cui questi beni saranno stati ritirati dall'Austria, o queste imprese avranno cessato di essere esercitate in Austria.

[4]Se sono state varate in anticipazione tasse di qualsiasi specie per i beni, diritti e interessi ritirati dall'Austria, la quota proporzionale pagata per il periodo posteriore al ritiro dei detti beni, diritti e interessi sara' rimborsata agli aventi diritto.

[5]Le disposizioni degli articoli 248, lettera d), e 272 del presente trattato, relative alla valuta nella quale dev'essere fatto il pagamento e al saggio del cambio, saranno applicabili, nei casi a cui si riferiscono rispettivamente, al rimborso degli averi di cui al primo comma di questo articolo.

[6]I lasciti, le donazioni, le borse, e fondazioni di ogni specie, istituite nell'antica Monarchia austro-ungarica e destinate ai sudditi dell'antico Impero d'Austria, saranno dall'Austria, in quanto queste fondazioni si trovino nel suo territorio, messe a disposizione della Potenza alleata o associata della quale le dette persone sono attualmente suddite, nelle condizioni in cui queste fondazioni si trovavano al 28 luglio 1914, tenuto conto dei pagamenti regolarmente effettuati per lo scopo della fondazione.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art266 · fonte del testo

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