[1]L'Austria restituira', rispettivamente, a ciascuno degli Stati alleati ed associati che vi hanno interesse, tutti gli atti, documenti e memorie storiche possedute dai suoi istituti pubblici, che hanno diretto rapporto con la storia dei territori ceduti e che furono asportate durante gli ultimi dieci anni. Questo periodo risalira', per cio' che riguarda l'Italia, alla data della proclamazione del Regno (1861).

[2]I nuovi Stati, sorti dall'antica Monarchia austro-ungarica, e gli Stati che ricevono una parte del territorio della Monarchia, s'impegnano, dal canto loro, a restituire al Governo austriaco gli atti, i documenti e le memorie che non risalgono a piu' di venti anni, e che abbiano un rapporto diretto con la storia o l'amministrazione del territorio austriaco, e che eventualmente si trovassero nei territori trasferiti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art193 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari