[1]Gli Stati a cui e' trasferita parte del territorio dell'antica Monarchia austro-ungarica, o che sono sorti dallo smembramento di essa riconosceranno i diritti di proprieta' industriale, letteraria e artistica in vigore sul detto territorio al momento in cui sono passati sotto la loro sovranita', o che saranno ristabiliti o reintegrati a norma dell'art. 253 di questa parte. Questi diritti continueranno a sussistere por tutto il tempo in cui sarebbero rimasti in vigore secondo la legislazione dell'antica Monarchia.

[2]Una convenzione speciale regolera' ogni questione concernente gli archivi, i registri e i quadri relativi al servizio della proprieta' industriale, letteraria e artistica, e la loro eventuale trasmissione o comunicazione, da parte degli uffici dell'antica Monarchia austro-ungarica, agli uffici degli Stati cessionari di territori della detta Monarchia e dei nuovi Stati.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art274 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari